GIUDICE SPORTIVO: indagine della procura federale

I calciatori del Taranto sotto indagine per aver cantato “chi non salta è un barese”

Foto: Taranto Fc 1927

Questo il giudice sportivo dopo la gara con il Potenza:

⁃ GARA TARANTO / POTENZA DEL 30.10.2021

La fattispecie normativa richiamata nella relazione in oggetto e la descrizione dei fatti ivi contenuta rendono opportuno disporre ulteriori accertamenti a cura della Procura federale in ordine:

Questo Giudice Sportivo, letta la relazione redatta dai componenti la Procura Federale concernente quanto accaduto al termine della gara allorquando i calciatori del Taranto si sono avvicinati ai loro sostenitori nei pressi della curva nord dello stadio, osserva quanto segue.

1. alla specificazione ancora più puntuale dei comportamenti dei tifosi tenuta nell’occasione e che ha indotto i calciatori a rimanere presso la curva nord;

2. alla specifica individuazione dei Calciatori del Taranto che si sono trattenuti vicino alla curva nord e che hanno intonato il coro descritto nella relazione;

3. alla presenza dello SLO del Taranto fin dal momento inziale dei fatti in esame e al comportamento tenuto dallo stesso, acquisendone le relative dichiarazioni;

4. alla eventuale interlocuzione dello SLO con altri Soggetti istituzionali;

5. ad ogni ulteriore circostanza utile ai fini di una più completa ricostruzione della vicenda.

Invita la Procura ad espletare e a trasmettere a questo Ufficio i suddetti accertamenti entro il termine di giorni trenta a far data dalla pubblicazione del presente comunicato.

⁃ € 2.000,00 TARANTO

1. per avere i suoi sostenitori: al 21°minuto intonato cori offensivi e denigratori per motivi di origine territoriale nei confronti della città di Bari; al 34 °minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine; al 55°minuto intonato cori oltraggiosi nei confronti delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni.

2. per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al 60° minuto, dalla Curva Nord all’interno del recinto di gioco una bottiglietta formato mignon di vetro.

3. per avere i suoi raccattapalle, al 36°minuto circa del primo tempo, ritardato la ripresa del gioco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti, ritenuta la continuazione fra le condotte dei tifosi e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed, r. c.c.).

Ti potrebbe interessare anche...

error: Contenuto protetto!!