Giudice sportivo: per i calciatori e per la società del Foggia niente ammende

Multate Avellino e Juve Stabia, nessun provvedimento per i satanelli nonostante i calciatori abbiano festeggiato nei pressi della curva al grido di “Chi non salta è Catanese”

Nessun provvedimento per il Foggia, a differenza di quanto accaduto per il Taranto, nonostante i calciatori rossoneri abbiano festeggiato nei pressi della propria curva al grido di “Chi non salta è Catanese”. La Lega e la Procura non hanno avuto la stessa solerzia non mostrando il pugno di ferro ai satanelli. Di seguito le ammende per le società del girone C di Serie C, da parte del Giudice sportivo:

JUVE STABIA – € 3.000

1 – per avere i suoi sostenitori, dal 21°minuto fino alla fine del secondo tempo, ripetutamente insultato l’AA2 e indirizzato verso lo stesso sputi che lo attingevano alla schiena, sul calzettone e sulla scarpa sinistra.

2 – per avere i suoi raccattapalle, dal 16° minuto del secondo tempo sino al termine della gara, rallentato il giuoco restituendo i palloni usciti dal rettangolo di giuoco con ingiustificato ritardo o, in alcuni casi, evitando di restituirli e così costringendo i calciatori della società avversaria a recuperare personalmente i palloni.
Ritenuta la continuazione fra le condotte sub 1, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 6, commi 3 e 4, e 25, comma 3, C.G.S. (r. A.A.2, r.c.c.)

POTENZA – € 1.000

per avere una persona non identificata, ma riferibile alla società, fatto accesso sul terreno di gioco prima della gara, ed essersi rivolta nei confronti di un Dirigente della Squadra avversaria, provocandone la reazione, e per essersi allontanata dal terreno di gioco attraverso una porta lasciata aperta, mentre le squadre e la quaterna arbitrale erano presenti sul campo.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti. (r. IV uff.)

AVELLINO – € 1000

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 17°minuto ed al 30°minuto del primo tempo, all’interno del recinto di gioco due petardi. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r.proc.fed,r. c.c.).

PAGANESE – € 500

per avere una persona, non identificata ma riferibile alla società, (persona che si trovava all’interno dell’area antistante gli spogliatoi e che indossava una tuta della società Paganese) sferrato un calcio contro la porta dello spogliatoio della squadra ospite con conseguente danneggiamento della stessa.
Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta, dichiarazioni assunte nell’immediatezza, obbligo risarcimento danni se richiesto (r. proc. fed., r.c.c).

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